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STATUTO Sezione “FAI Trasporto persone”. PDF Stampa E-mail

ARTICOLO 1


Costituzione

È costituita, sotto la forma giuridica di associazione, nell’ambito della Federazione Autotrasportatori Italiani, la Sezione nazionale “Autotrasporto Persone” denominata “FAI TRASPORTO PERSONE”, che adotta il logo “FAI BUS”, con sede presso quella della Federazione in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, alla quale possono aderire tutte le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato, costituite in qualsiasi forma giuridica, che esercitano la loro esclusiva, o prevalente, attività sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea e di noleggio, sia con autobus che con autovetture.

Possono aderire a pieno titolo a tale Sezione anche le imprese a capitale privato esercenti servizi di trasporto pubblico locale purché si tratti di attività non prevalente avendo riguardo agli effettivi ricavi di esercizio o la stessa venga esercitata in subappalto. Per le imprese private di trasporto persone che svolgono esclusivamente, o prevalentemente, servizi di trasporto pubblico locale l’adesione è consentita nei limiti ed alle condizioni di cui al quinto comma del successivo articolo 6.

Una impresa è da intendersi a capitale privato qualora la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non spetta a enti pubblici o soggetti giuridici controllati anche indirettamente dagli stessi.

Al fine di tutelare l’immagine della categoria in generale e quella dell’associazione in particolare, le imprese aderenti dovranno essere dotate di un adeguato organico di personale e rispettare quindi un rapporto minimo fra gli addetti abilitati alla guida di automezzi in servizio pubblico ed il numero degli autoveicoli ad uso pubblico in dotazione.
 
Il rapporto minimo di addetti abilitati alla guida per ogni autoveicolo ad uso pubblico in dotazione verrà stabilito con apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 2


Soci fondatori

Sono considerati soci fondatori le imprese che hanno sottoscritto, anche mediante delega, l’atto costitutivo della Sezione e che si sono impegnate a svolgere attività promozionale per lo sviluppo della struttura sezionale, rappresentando gli interessi della categoria e perseguendo gli obiettivi fondamentali di tutela dei diritti delle imprese professionali che operano in tale settore.

Per il periodo transitorio di cui all’articolo 20, la scelta dei rappresentanti della Sezione alle cariche operative è effettuata tra i soci fondatori, che si impegnano allo svolgimento dei compiti derivanti dall’attribuzione delle diverse cariche a titolo gratuito.

Al termine del periodo transitorio, viene meno la qualifica di socio fondatore, e le relative imprese sono considerate soci ordinari a tutti gli effetti.



Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Gennaio 2010 15:09
 

Sezione autovetture

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